1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dalla presente legge, ha le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;
b) decide, in via amministrativa, sui ricorsi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dall'elenco e dal registro, di cui agli articoli 8 e seguenti, sui
c) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvare con decreto del Ministro della giustizia;
d) determina, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
e) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute dai rispettivi iscritti;
f) elabora e aggiorna, con cadenza triennale, il programma delle materie di studio e degli specifici argomenti oggetto dell'esame scritto e del colloquio orale, della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 14;
g) elabora e aggiorna, con cadenza triennale, una tabella delle prestazioni con tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli investigatori privati, per gli incarichi e i mandati professionali loro conferiti.